IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Brescia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 844; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1672, e successive modificazioni; Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Brescia; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Brescia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 1. L'art. 32, ottavo comma, dello statuto dell'Universita' degli studi di Brescia, relativo alla facolta' di ingegneria, e' annullato e sostituito dal seguente: Art. 32, ottavo comma. - Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea, lo studente deve aver seguito insegnamenti ufficiali, scelti sulla base di quanto stabilito nel successivo articolo, e superato i relativi esami per un numero minimo di: 29 annualita' per il corso di laurea in ingegneria civile; 29 annualita' per il corso di laurea in ingegneria elettronica; 29 annualita' per il corso di laurea in ingegneria gestionale; 29 annualita' per il corso di laurea in ingegneria meccanica.