IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Brescia, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 844;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935,  n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1672, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Brescia;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Brescia, approvato e
modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente  modificato
come appresso:
                               Art. 1.
  L'art. 32, ottavo comma, dello statuto dell'Universita' degli studi
di  Brescia,  relativo  alla  facolta'  di ingegneria, e' annullato e
sostituito dal seguente:
  Art. 32, ottavo comma. - Per essere ammesso a sostenere l'esame  di
laurea, lo studente deve aver seguito
insegnamenti  ufficiali,  scelti  sulla  base di quanto stabilito nel
successivo articolo, e superato i relativi esami per un numero minimo
di:
   29 annualita' per il corso di laurea in ingegneria civile;
   29 annualita' per il corso di laurea in ingegneria elettronica;
   29 annualita' per il corso di laurea in ingegneria gestionale;
   29 annualita' per il corso di laurea in ingegneria meccanica.